Art. 1

In vigore dal 6 dic 1992
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante "Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni"; Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante "Disposizioni in materia di pubblico impiego", con particolare riferimento al quarto comma dell', relativo al trasferimento agli enti locali dei fondi per gli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità; Visto l', comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che consente al personale dell'Ente ferrovie di partecipare alle proce- dure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991 recante delega di funzioni all'on.le Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica; Visto l'art. 17 della legge 28 agosto 1988, n. 400, recante "disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 10, serie generale) concernente il trasferimento dei fondi agli enti locali destinatari del personale in mobilità; Considerato che occorre disciplinare il trasferimento dei citati fondi a favore degli enti locali presso i quali sono stati trasferiti dipendenti in esubero dell'Ente ferrovie dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del giorno 11 maggio 1992; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. In attuazione dell' della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il trasferimento agli enti locali dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale dell'Ente ferrovie dello Stato sottoposto a mobilità verso gli enti locali medesimi è disciplinato dagli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-05;473#art-1

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