Art. 4

In vigore dal 6 dic 1992
1. Entro il 30 settembre 1992, il Ministero dell'interno provvede, secondo le procedure vigenti, all'attribuzione agli enti locali dei fondi di cui all', comma 1, lettera e). 2. Per ciascuno degli anni 1993 e successivi, gli importi relativi alle remunerazioni da corrispondere al personale trasferito a tutto il 31 dicembre 1991 sono attribuiti, entro il 30 aprile, dal Ministero dell'interno al netto delle somme non più dovute per il personale che sia cessato dal servizio per qualsiasi causa. A tal fine, ciascun ente locale comunica al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio, l'elenco del personale che, trasferito a seguito di mobilità, sia cessato dal servizio nell'anno precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-05;473#art-4

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