Art. 8
In vigore dal 6 dic 1992
1. Entro il 31 luglio 1993, il Ministero dell'interno provvede, secondo le procedure vigenti, all'attribuzione dei fondi relativi al periodo 1 luglio-31 dicembre 1993 agli enti locali cui è stato trasferito il personale nel corso dell'anno 1992.
2. Per ciascuno degli anni 1994 e successivi, gli importi relativi alle remunerazioni da corrispondere al personale trasferito, sono attribuiti, entro il 30 aprile, dal Ministero dell'interno al netto delle somme non più dovute per il personale che sia cessato dal servizio per qualsiasi causa. A tal fine, ciascun ente locale comunica al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio, l'elenco del personale che, trasferito a seguito di mobilità, sia cessato dal servizio nell'anno precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-05;473#art-8