Art. 9

In vigore dal 6 dic 1992
1. Per il personale trasferito a seguito della mobilità in ciascuno degli anni successivi al 1992, il trasferimento dei fondi è disciplinato, con corrispondente aggiornamento dei termini, dalle disposizioni recate dagli del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-05;473#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo