Art. 9
In vigore dal 6 dic 1992
1. Per il personale trasferito a seguito della mobilità in ciascuno degli anni successivi al 1992, il trasferimento dei fondi è disciplinato, con corrispondente aggiornamento dei termini, dalle disposizioni recate dagli del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-05;473#art-9