Art. 10
In vigore dal 6 dic 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 giugno 1992
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI
Il Ministro del tesoro
CARLI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1992
Registro n. 18 Presidenza, foglio n. 344
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-05;473#art-10