Art. 5

In vigore dal 6 dic 1992
1. Per i trasferimenti di personale sottoposto a mobilità per ciascuno degli anni successivi al 1991, il trasferimento dei fondi dall'Ente ferrovie dello Stato agli enti locali è disciplinato dagli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-05;473#art-5

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