Art. 5
In vigore dal 6 dic 1992
1. Per i trasferimenti di personale sottoposto a mobilità per ciascuno degli anni successivi al 1991, il trasferimento dei fondi dall'Ente ferrovie dello Stato agli enti locali è disciplinato dagli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-05;473#art-5