Art. 2
In vigore dal 6 dic 1992
1. Entro il mese di luglio 1992 l'Ente ferrovie dello Stato comunica al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e al Ministero dell'interno il personale trasferito agli enti locali a tutto il 31 dicembre 1991 con apposito elenco nominativo, specificando:
a) dati anagrafici di ciascun dipendente;
b) qualifica, categoria, profilo professionale, data di trasferimento di ogni singolo dipendente;
c) il trattamento economico fondamentale annuo lordo (stipendio base, retribuzione di anzianità o per classi e scatti, indennità integrativa speciale, assegni famiglia, 13a mensilità);
d) l'amministrazione di destinazione;
e) l'ammontare complessivo dei trattamenti economici fondamentali dovuti al personale sottoposto a mobilità dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1991, nonché l'ammontare complessivo annuo dovuto a decorrere dall'anno 1992.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-05;473#art-2