Art. 7
In vigore dal 6 dic 1992
1. Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, ad effettuare, entro il 30 aprile 1993, le occorrenti variazioni di bilancio, per il trasferimento dei fondi di cui all', comma 2, punto 2), del cap. 4634 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.
2. L'ammontare annuo di cui all', comma 2, punto 3), costituisce base per la determinazione degli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 1 a decorrere dell'anno 1994.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-05;473#art-7