Capo IV
Art. 22
Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi
In vigore dal 1 gen 2026
1. Il sistema Incentivi Italia, oltre ai servizi implementati nelle varie fasi del ciclo di vita degli incentivi ai sensi dell', costituisce il punto di accesso nazionale per la consultazione dell'offerta degli incentivi, nel cui ambito i potenziali beneficiari possono:
a) ricercare gli incentivi più idonei alle relative particolari esigenze di sostegno, utilizzando il sistema di catalogazione e le soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, definiti per il funzionamento della piattaforma «Incentivi.gov.it», volti a favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di incentivi;
b) consultare gli atti di programmazione resi disponibili ai sensi dell', con il cronoprogramma degli interventi ivi contenuto, nonché gli esiti delle valutazioni di cui all'.
2. Le amministrazioni responsabili centrali definiscono ulteriori iniziative per la comunicazione degli interventi di propria competenza, coinvolgendo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa, le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e azioni di accompagnamento all'accesso ai medesimi incentivi da parte del numero più ampio possibile delle imprese potenzialmente beneficiarie.
3. Ai sensi dell', comma 3, della legge delega, ai fini di pubblicità legale, le amministrazioni responsabili provvedono alla pubblicazione dei bandi nei propri siti internet istituzionali e alla pubblicazione delle relative informazioni rilevanti nella piattaforma «Incentivi.gov.it». Nella Gazzetta Ufficiale ovvero, nel caso di amministrazioni responsabili regionali o provinciali, nel Bollettino Ufficiale regionale ovvero provinciale sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli incentivi, nonché avvisi sulle relative modificazioni.
4. Gli atti di concessione degli incentivi sono soggetti alla pubblicazione di cui all', comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si applicano, altresì, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche di cui all', commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Sono esclusi da entrambi i predetti obblighi di pubblicazione gli atti riferiti ad aiuti registrati nel RNA, rispetto ai quali la registrazione nel medesimo registro, nelle forme previste dalla disciplina che regola lo stesso registro, assolve ai predetti obblighi, ai sensi di quanto disposto dall', comma 2, della legge delega e dall', comma 125-quinquies, della legge n. 124 del 2017.
5. Attraverso il RNA sono assolti, altresì, per gli aiuti ivi registrati, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell' del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
6. Per gli incentivi cofinanziati con risorse europee, si applicano gli ulteriori obblighi di pubblicità previsti dalla specifica normativa di riferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184#art-22