Capo I
Art. 3
Servizi per la semplificazione degli incentivi
In vigore dal 1 gen 2026
1. In attuazione dei principi e dei criteri della digitalizzazione, della semplicità e della uniformità delle procedure e nel rispetto delle previsioni di cui all', comma 1, della legge delega, il registro RNA e la piattaforma «Incentivi.gov.it» rendono disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta del soggetto competente, funzionali allo svolgimento di attività previste lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo. Resta ferma la possibilità per i soggetti competenti di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi.
2. Il catalogo di servizi di cui al comma 1, denominato «sistema Incentivi Italia», comprende:
a) la redazione, l'aggiornamento e la pubblicità del Programma degli incentivi di cui all';
b) l'elaborazione di schemi di bandi, ai sensi dell', comma 3;
c) la disponibilità di un sistema di classificazione delle voci di spesa che possono formare oggetto della disciplina dei bandi, ai sensi dell', comma 4;
d) la messa a disposizione di servizi per l'accesso agli incentivi, con la possibilità di attivare funzionalità utili allo svolgimento della fase di accesso agli incentivi, ai sensi dell', comma 6;
e) funzionalità per agevolare il controllo sui titoli di spesa, al fine del rispetto dei divieti di cumulo delle agevolazioni, ai sensi dell', comma 9;
f) funzionalità a supporto delle amministrazioni responsabili con riferimento alle attività previste dall', riguardanti il monitoraggio e l'assegnazione del codice unico di progetto (CUP);
g) estrazioni ed elaborazioni a supporto delle attività di valutazione ex ante, ai sensi dell';
h) funzionalità dirette a favorire la conoscibilità degli incentivi, aggiuntive o evolutive rispetto a quelle già previste dalla disciplina vigente, ivi incluse le funzionalità per la diffusione degli esiti delle valutazioni di cui all'.
3. I protocolli tecnici dei servizi previsti al comma 2, adottati con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e resi progressivamente disponibili nonché pubblicati nei siti internet del RNA e della piattaforma Incentivi.gov.it, entrano in funzione a decorrere dalla data individuata per ciascuno di essi dal decreto di riferimento. I decreti di cui al primo periodo definiscono, altresì, le modalità di attivazione dei servizi su richiesta presentata ai competenti Uffici del citato Ministero. In fase di sviluppo dei predetti protocolli, il Ministero delle imprese del made in Italy adotta soluzioni atte a favorire lo scambio di informazioni con altre banche dati pubbliche, garantendo le caratteristiche di interoperabilità di cui agli , comma 1, lettera dd), e 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Agli oneri derivanti dalle attività di sviluppo dei servizi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184#art-3