Capo II

Art. 4

Programma degli incentivi

In vigore dal 1 gen 2026
1. Ciascuna amministrazione responsabile centrale, al fine di garantire trasparenza e conoscibilità all'offerta degli incentivi di propria competenza, adotta il Programma degli incentivi, con il quale individua, secondo le disposizioni e le tempistiche definite dal decreto di cui al comma 4: a) gli obiettivi strategici di sviluppo; b) gli incentivi da destinare alla realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera a), privilegiando la continuità di quelli selezionati in esito alla razionalizzazione dell'offerta di incentivi statali realizzata in attuazione dell', comma 2, lettera a), della legge delega ovvero di quelli individuati in precedenti programmazioni e motivando adeguatamente, se del caso, la necessità di istituire ulteriori incentivi; c) il cronoprogramma di massima di attuazione, individuando, tra l'altro, i provvedimenti e atti eventualmente necessari per l'attuazione del sostegno specifico e, qualora, già definiti, i termini di apertura dei bandi; d) il quadro finanziario, indicando le risorse già disponibili a legislazione vigente ferma restando la coerenza con gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica per ogni esercizio finanziario, e specificando la relativa fonte di finanziamento nonché l'eventuale cofinanziamento da parte di altre amministrazioni responsabili, centrali e regionali. Il medesimo quadro finanziario indica, altresì, le risorse da destinare, a valere sulla dotazione finanziaria degli incentivi ovvero su altri fondi nella disponibilità dell'amministrazione responsabile centrale, alle attività di valutazione di cui al comma 3 del presente articolo e all', nonché alle attività di gestione e di progettazione degli incentivi di cui all'. 2. Il Programma degli incentivi è modificabile successivamente alla sua adozione in ragione dell'effettivo andamento degli incentivi, ovvero nei casi di sopravvenute esigenze di finanza pubblica o del verificarsi di situazioni contingenti e straordinarie non prevedibili alla data dell'originaria programmazione, nonché dell'intervento di nuove pertinenti disposizioni legislative. 3. L'individuazione degli incentivi operata ai sensi dei commi 1 e 2 è compiuta tenendo conto della necessità di assicurare risorse adeguate alle caratteristiche degli interventi e agli obiettivi socioeconomici e delle evidenze ricavabili dalle valutazioni disponibili, nonché della coerenza rispetto ai seguenti elementi: a) eventuali accordi conclusi in esito al Tavolo permanente degli incentivi, ai sensi dell', comma 4, lettera b); b) rispetto degli eventuali vincoli e termini di spesa previsti dalle fonti di finanziamento anche in relazione a specifici vincoli derivanti dalla programmazione della politica di coesione e delle priorità definite con riferimento alla stessa; c) rispetto, ove applicabili, delle disposizioni in materia di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 4. Il modello di Programma degli incentivi, le tempistiche per la relativa adozione e le modalità di aggiornamento sono definiti, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione a quanto previsto dal comma 6. Attraverso il predetto modello, le amministrazioni responsabili centrali documentano sinteticamente oltre ai contenuti di cui al comma 1: a) la coerenza degli incentivi indicati rispetto agli elementi previsti dal comma 3, lettere a), b) e c); b) le evidenze ricavabili dalle valutazioni ex ante, in itinere, ex post, qualora effettuate; c) gli incentivi che si intendono sottoporre a valutazione in itinere ed ex post, secondo quanto previsto dall'. 5. Il modello di Programma degli incentivi è reso disponibile nel sistema Incentivi Italia. Le amministrazioni responsabili redigono e aggiornano il Programma di competenza attraverso il medesimo sistema Incentivi Italia, che assicura la pubblicità di tutti i Programmi predisposti. 6. Le amministrazioni responsabili regionali, nell'ambito della definizione delle proprie politiche in materia di incentivi alle imprese e, in particolare, della programmazione relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possono tenere conto della programmazione delle altre amministrazioni responsabili, in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Le amministrazioni responsabili regionali condividono la ricognizione degli incentivi di cui alle proprie politiche con le altre amministrazioni responsabili e ne garantiscono la pubblicità tramite il sistema Incentivi Italia e nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi di cui all'. Il format per la ricognizione degli incentivi regionali è adottato con il decreto di cui al comma 4. 7. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici in materia di incentivi, in esito alla condivisione di cui al comma 6 e del raccordo operato nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi ai sensi dell', comma 4, lettera b). 8. Resta ferma l'autonomia delle amministrazioni responsabili regionali nell'individuazione di incentivi di propria competenza destinati alle imprese del proprio territorio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184#art-4

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