Capo III
Art. 7
Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell'incentivo
In vigore dal 1 gen 2026
1. Per lo svolgimento di tutte o di parte delle attività previste nel ciclo di vita dell'incentivo, ivi inclusa la progettazione degli incentivi, l'amministrazione responsabile può avvalersi di enti in house o di società o enti selezionati tramite procedure di gara ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione allo svolgimento delle attività predette.
2. In assenza di diversa indicazione da parte della legge che istituisce l'incentivo ovvero del bando e nel rispetto di eventuali limiti previsti in relazione alla fonte di copertura finanziaria dell'incentivo, anche derivanti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di fondi strutturali, gli oneri derivanti dagli affidamenti di cui al comma 1 sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziate per l'incentivo.
3. La misura massima degli oneri derivanti dagli affidamenti previsti ai commi 1 e 2 è determinata, ferme restando le disposizioni previste dalla pertinente normativa in materia di contratti pubblici nonché, qualora applicabile, dalla disciplina dei fondi strutturali europei, considerando anche i seguenti elementi:
a) la dotazione finanziaria dell'incentivo;
b) la complessità delle attività affidate, tenendo conto delle fasi del ciclo di vita dell'incentivo interessate e delle caratteristiche dell'incentivo, anche con riferimento alla forma delle agevolazioni e alle procedure di accesso;
c) il volume atteso di domande di agevolazione a valere sull'incentivo e la relativa distribuzione nel tempo, anche tenendo conto delle indicazioni emerse dalla valutazione ex ante;
d) i corrispettivi, a valore di mercato, rispetto a servizi riferiti ad analoghi incentivi.
4. Per la valutazione o l'analisi di aspetti specialistici nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'incentivo, l'amministrazione responsabile può avvalersi, altresì, di esperti prescelti da appositi elenchi aperti a tutti gli interessati, ovvero di università o enti pubblici o privati di ricerca, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2. In caso di ricorso ai predetti elenchi, gli esperti sono selezionati sulla base di procedure che garantiscono la trasparenza e la rotazione degli incarichi, nonché la verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità.
5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, apposite linee guida alle quali le amministrazione responsabili centrali si attengono per la determinazione della misura massima degli oneri per gli affidamenti previsti ai sensi dei commi 1 e 2 e per le attività di cui al comma 4, anche attraverso l'elaborazione di sistemi algoritmici di ponderazione degli elementi previsti al comma 3 e tenendo conto delle percentuali massime previste nell'ambito della disciplina dell'Unione europea dei fondi strutturali per gli oneri di assistenza tecnica. Nelle more dell'adozione delle linee guida si applica una percentuale fino al 2 per cento ai sensi del primo periodo.
6. Resta ferma la possibilità per l'amministrazione responsabile di concludere accordi di collaborazione o di instaurare forme di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Gli eventuali oneri derivanti dalle predette collaborazioni sono posti a carico delle medesime risorse di cui al comma 2.
7. Per gli incentivi a titolarità delle regioni o degli enti locali, le disposizioni relative alla copertura degli oneri di cui ai commi 2, 4 e 6 si applicano qualora compatibili con i principi e le procedure del rispettivo ordinamento contabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184#art-7