Capo III
Art. 13
Procedure e modalità di accesso
In vigore dal 1 gen 2026
1. Le agevolazioni sono attribuite attraverso procedure di accesso definite dal bando tenendo conto degli obiettivi di sviluppo perseguiti, delle risorse disponibili e della numerosità delle imprese potenzialmente interessate, in relazione ai quali sono definiti:
a) i termini a decorrere dai quali, a seguito della pubblicazione del bando, è possibile presentare istanza di accesso alle agevolazioni e gli eventuali termini finali;
b) i contenuti e i tempi delle attività istruttorie, nonché gli oneri documentali in capo ai proponenti per la comprova dei requisiti di ammissione alle agevolazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di acquisizione di ufficio di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) il criterio prescelto per lo svolgimento dell'attività istruttoria, tra quelli di cui al comma 2, nonché eventuali soglie o condizioni minime, anche di natura quantitativa, coerenti con le finalità dell'incentivo, per l'ammissibilità delle istanze;
d) la forma e i contenuti dell'atto che determina l'ammissione o la non ammissione ai benefici e le modalità di comunicazione degli esiti, positivi o negativi, dell'istruttoria.
2. L'istruttoria può essere compiuta sulla base dei seguenti criteri, fatta salva la possibilità di combinare più criteri e di definirne di ulteriori sulla base delle specificità dell'incentivo:
a) attribuzione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
b) attribuzione delle agevolazioni sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, anche con la formazione di graduatorie o di soglie o condizioni minime di accesso;
c) attribuzione delle agevolazioni, sulla base di requisiti di accesso e di criteri di svolgimento dei procedimenti predeterminati, con valorizzazione del confronto con il proponente o con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dell'iniziativa, anche attraverso la previsione di profili di negoziazione, per la definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo.
3. Le procedure di accesso sono in ogni caso definite, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei proponenti e di contenimento dei tempi istruttori, favorendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti competenti sviluppano servizi di accesso digitale per la compilazione guidata e l'accoglienza delle istanze di accesso, per l'acquisizione della documentazione pertinente e, ove possibile, per il controllo automatizzato dei requisiti di accesso, per il monitoraggio e la rendicontazione, nonché per la comunicazione con i proponenti, implementando l'utilizzo di piattaforme a ciò funzionali, ovvero, limitatamente ai servizi disponibili, utilizzano il sistema Incentivi Italia ai sensi del comma 6. Le piattaforme di cui al primo periodo sono concepite secondo i criteri di interoperabilità di cui all', comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche per favorire l'acquisizione d'ufficio di documenti e informazioni già disponibili presso altri pubblici sistemi informativi. È fatta salva la possibilità di ricorso, in considerazione delle specificità degli incentivi e delle caratteristiche dell'utenza, ad alternativi canali digitali, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata.
5. Fermo restando quanto previsto dall', comma 3, in ordine all'adeguatezza delle risorse finanziarie oggetto di programmazione rispetto agli obiettivi socioeconomici perseguiti, le soluzioni procedurali e tecniche sviluppate ai fini dell'accesso alle agevolazioni ai sensi del presente articolo sono improntate a ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
6. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, sono rese progressivamente disponibili, ai sensi dell', specifiche funzionalità del sistema Incentivi Italia, attivabili su richiesta del soggetto competente ai sensi del medesimo , atte a consentire per ciascun incentivo:
a) al soggetto competente, di abilitare funzioni di verifica personalizzate in base alle caratteristiche dell'incentivo interessato;
b) all'impresa, di fruire di un servizio di verifica e certificazione telematica preventiva del possesso dei requisiti di accesso, per il successivo accesso al sistema reso disponibile dal soggetto competente ai fini della compilazione e della trasmissione dell'istanza, con possibilità di successiva consultazione per conoscere lo stato del procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184#art-13