Capo III
Art. 18
Controlli
In vigore dal 1 gen 2026
1. Per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio di cui all'articolo 43 del decreto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli di cui all'articolo 71 del medesimo testo unico sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento, il soggetto competente provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica. Resta ferma la possibilità di stipulare protocolli tra le amministrazioni responsabili e gli enti competenti ai sensi dell', comma 4, della legge delega, volti a consentire il rilascio accelerato dei documenti certificativi, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche.
2. In assenza di diversa specifica disciplina del bando, gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 e le verifiche sulle informazioni e sui dati acquisiti dall'impresa interessata possono essere svolti, anche su un campione di operazioni proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, in ogni fase del procedimento, e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità, ferma restando la necessità di garantire la conformità con gli eventuali oneri di controllo derivanti dalla fonte di finanziamento dell'incentivo e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. Costituiscono, in ogni caso, adempimenti necessari da parte dei soggetti competenti al fine di poter disporre l'ammissione alle agevolazioni:
a) per le agevolazioni di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la verifica dell'assenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, attraverso acquisizione dell'informazione antimafia, ferma restando la possibilità di condizionare la corresponsione delle medesime agevolazioni ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 5, del citato codice;
b) per le agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti, la verifica della regolarità contributiva del proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC. La concessione delle agevolazioni è disposta in presenza di un DURC attestante la regolarità contributiva entro il termine di validità dello stesso, pari a centoventi giorni dalla data del rilascio. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede a darne comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa edile sono esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti rendono, in sede di istanza di accesso, apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva;
c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), inclusi gli aiuti de minimis, il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonché la registrazione nei pertinenti registri previsti per tali forme di agevolazione.
4. In sede di erogazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti dal bando in relazione alle caratteristiche dell'incentivo, costituiscono adempimenti necessari:
a) l'acquisizione del DURC per le agevolazioni di cui al comma 3, lettera b). In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile, previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento;
b) la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina. La predetta verifica non si applica ai casi esclusi dal medesimo articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o da espresse disposizioni speciali di legge;
c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonché, ad esclusione degli aiuti de minimis e degli aiuti per i quali è prevista una diversa disciplina, la verifica, attraverso RNA, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Qualora dalla verifica emerga la predetta pendenza, l'erogazione all'interessato è preclusa fino a soluzione della stessa.
5. Restano ferme le condizioni e le procedure che regolano l'acquisizione del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell', comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Oltre ai controlli previsti dal presente articolo, in assenza di specifica diversa disposizione stabilita dal bando, il soggetto competente può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle operazioni finanziate. Gli oneri per le predette attività, ove non diversamente disposto e ove compatibile con la fonte finanziaria di copertura delle agevolazioni, sono posti a carico della dotazione di risorse disponibile per il bando.
Storico versioni
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