Capo III

Art. 19

Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi

In vigore dal 1 gen 2026
1. Agli incentivi fiscali che prevedono, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un'attività istruttoria valutativa, di carattere tecnico, economico e finanziario, rispetto ai requisiti del proponente o dell'iniziativa per la quale sono richieste le agevolazioni, si applica la disciplina di cui al presente codice, ferme restando le modalità di fruizione, di controllo e di recupero delle agevolazioni, nonché le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione, come definite dalla disciplina di settore. 2. Per gli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d'imposta che non prevedono lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 1, la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell'ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell'incentivo successivamente all'avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste. Il soggetto competente comunica al Ministero dell'economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell'incentivo, i dati di cui al presente comma, necessari ai fini del monitoraggio di cui all', comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I crediti di imposta di cui al presente comma sono attivati, sulla base delle previsioni della legge che li istituisce e delle eventuali ulteriori disposizioni di legge di riferimento, con provvedimenti del soggetto competente individuato dalle stesse disposizioni legislative. I predetti provvedimenti definiscono le attività di monitoraggio nonché le ulteriori istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione della disciplina di settore per quanto riguarda l'attività di controllo e di recupero, nonché le conseguenze ulteriori per l'illegittima fruizione. 3. Gli incentivi fiscali, nel caso costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che l'Autorità responsabile, come definita dall', comma 1, lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA. 4. Agli incentivi contributivi la disciplina di cui al presente capo si applica limitatamente alle disposizioni di cui all' e la relativa attuazione resta soggetta alla disciplina di settore. Agli incentivi di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni relative al Programma degli incentivi di cui all'. Ad essi si applicano le disposizioni degli altri capi del presente codice. 5. Nel caso di incentivi contributivi, i lavoratori autonomi accedono alle condizioni previste per le PMI in quanto compatibili. È fatta salva la disciplina speciale definita dalle disposizioni normative che regolano l'incentivo.
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