Capo V

Art. 23

Ulteriori disposizioni

In vigore dal 1 gen 2026
1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. A valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, sono progressivamente implementati, ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell', comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ulteriori servizi resi disponibili dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini dell'efficace svolgimento delle attività di progettazione, programmazione, attuazione e valutazione e della trasparenza delle misure di incentivazione alle imprese previste dalla disciplina del predetto codice.». 2. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 46: 1) al comma 2, le parole: «che concedono» sono sostituite dalle seguenti: «che erogano»; 2) al comma 3, dopo le parole: «che intendono concedere», sono inserite le seguenti: «ed erogare»; 3) nella rubrica, la parola: «concessione» è sostituita dalla seguente: «erogazione»; b) all'articolo 52, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Ulteriori funzionalità del Registro di cui al comma 1 sono sviluppate ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell', comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, secondo quanto previsto dall'articolo 18-ter, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.». 3. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei bandi che prevedono la concessione di finanziamenti, come definiti dal predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice degli incentivi attuativo dell', comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si tiene conto del rating di legalità secondo le modalità definite dal medesimo codice.». 4. All', comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,» sono soppresse e le parole: «aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni, come definite dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell', comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160,»; b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di cui al primo periodo, i bandi che prevedono agevolazioni alle imprese possono prevedere altri sistemi di premialità ai sensi di quanto previsto dall', comma 3, del codice degli incentivi adottato in attuazione dell', comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. Il riconoscimento della premialità è subordinato al possesso della certificazione della parità di genere alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.». 5. All', comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» sono sostituite dalle seguenti: «fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché, con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attività istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184#art-23

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