Capo V

Art. 27

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 1 gen 2026
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184#art-27

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