Capo V

Art. 24

Abrogazioni

In vigore dal 1 gen 2026
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono abrogati: a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; b) l', comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180; c) l'articolo 31, commi 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; d) l', comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e) l', comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; f) gli del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; g) l', commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; h) l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 2. A decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente codice: a) all', comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il primo periodo è soppresso; b) all'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «compresi quelli di cui all', comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,» sono soppresse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184#art-24

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