Capo IV

Art. 20

Monitoraggio degli incentivi

In vigore dal 1 gen 2026
1. Il monitoraggio delle agevolazioni è effettuato al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, in conformità ai principi di semplificazione amministrativa, trasparenza, unicità dell'invio e riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari anche nelle successive fasi di rendicontazione e controllo ed è basato sul codice unico di progetto (CUP), che identifica in modo univoco ogni agevolazione. Il CUP è riportato come elemento essenziale in tutti gli atti del ciclo di vita dell'incentivo. 2. Il CUP è assegnato a ciascuna istanza di accesso all'agevolazione accettata dal sistema del soggetto competente ed è comunicato al proponente con la ricevuta di avvenuta ricezione della stessa istanza. I CUP relativi alle agevolazioni non concesse sono eliminati su comunicazione del soggetto gestore competente. 3. Quanto previsto al comma 2, primo periodo, costituisce requisito tecnico necessario per la selezione di cui all', comma 1. 4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo. Le predette modalità sono definite anche al fine di rafforzare l'efficacia delle attività di controllo sui titoli di spesa nonché di assicurare una riduzione delle attività dei beneficiari delle agevolazioni nella gestione delle rendicontazioni e di evitare duplicazioni di richieste di dati, individuando le funzionalità e i meccanismi di interoperabilità delle piattaforme e dei sistemi di gestione degli incentivi di cui all', commi 4 e 6, necessari a tali finalità, coerenti con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli con essi interoperabili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184#art-20

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