Art. 23

Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

In vigore dal 17 nov 2022
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) le parole «Nei settori dilettantistici» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'area del dilettantismo»; 2) le parole «o prestazioni autonome occasionali» sono soppresse; b) al comma 5, dopo la parola «Nazionali» sono inserite le seguenti: «e dalle Discipline sportive associate»; c) al comma 6, la parola «10» è sostituita dalla seguente: «24»; d) al comma 7, le parole «, o che svolgono prestazioni autonome occasionali» sono soppresse e le parole «in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»; e) al comma 8, dopo la parola «autonome» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» e le parole «al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»; f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. 8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. 8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo. 8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-05;163#art-23

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