Art. 20

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

In vigore dal 17 nov 2022
1. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate ed approvate,» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni stabilite»; b) al comma 2: 1) la parola «devono» è sostituita dalle seguenti: «possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81,»; 2) le parole «ciascuno sportivo» sono sostituite dalle seguenti: «le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.»; d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all' del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all', comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.».
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