Art. 21
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 nov 2022
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «L'idoneità pisco-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo è compito del» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal»;
b) al comma 3, le parole «della legge 26 marzo 2001, n. 151» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»;
c) al comma 5, le parole «previste dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl)» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl)»;
d) al comma 6, le parole «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-05;163#art-21