Art. 26

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

In vigore dal 17 nov 2022
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole «Sono professionistiche le discipline che» sono sostituite dalle seguenti: «L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere,»; 2) le parole «La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere» sono soppresse; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli , inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. 1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.»; c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Area del professionismo e del dilettantismo».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-05;163#art-26

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