Art. 25

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

In vigore dal 17 nov 2022
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «, e successive modificazioni» sono soppresse; b) al comma 2, le parole «di cui all', commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all', commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.»; d) il comma 6 è abrogato.
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Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Art. 25 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo.) — Testo vigente | Portale Normativo