Art. 22

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

In vigore dal 17 nov 2022
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.»; b) al comma 3, le parole «prevista dall', commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall', commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.»; c) al comma 4: 1) le parole «dei settori dilettantistici» sono sostituite dalla seguente «dilettanti»; 2) le parole «di carattere amatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «come volontari»; 3) dopo la parola «attuativi» sono aggiunte le seguenti: «, oltre a quanto previsto all', comma 4».
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Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Art. 22 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo.) — Testo vigente | Portale Normativo