Art. 19

Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

In vigore dal 17 nov 2022
1. All' del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023»; 2) dopo la parola «Nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le Discipline sportive associate»; b) al comma 2: 1) dopo la parola «Nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le Discipline sportive associate»; 2) alla lettera a), le parole «, amatoriale o giovanile» sono soppresse, dopo le parole «atleta ha svolto» sono aggiunte le seguenti: «la propria» e la parola «giovanile» è soppressa; 3) alla lettera b), dopo le parole «atleta ha svolto» sono aggiunte le seguenti: «la propria» e le parole «amatoriale o giovanile» sono soppresse.
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Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Art. 19 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo.) — Testo vigente | Portale Normativo