Art. 18

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

In vigore dal 17 nov 2022
1. All' del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «associazioni sportive» sono inserite le seguenti: «dilettantistiche e le società professionistiche»; b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all', comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-05;163#art-18

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