Art. 1
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 nov 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, e, in particolare, l';
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell' della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;
Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per la riforma del settore, definendo un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2022;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 9 settembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 15 e 20 settembre 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunità e la famiglia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche all' del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All' del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;»;
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all' del presente decreto.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-05;163#art-1