Art. 2

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

In vigore dal 17 nov 2022
1. All' del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all' del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto; 1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all', commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-05;163#art-2

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