Art. 30
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 nov 2022
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera d) è abrogata;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) l' della legge 16 dicembre 1991, n. 398.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, e quelli erogati» a «associazioni sportive dilettantistiche» sono soppresse.
2-ter. All', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole: «riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche».».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-05;163#art-30