Titolo XVI›Capo I
Art. 207
Sanzioni penali relative al Titolo VI (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 136)
In vigore dal 27 ago 2020
1. Chiunque pone in essere le attività di cui agli in assenza dell'autorizzazione prevista o in violazione delle prescrizioni dettate nella stessa, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 50.000,00.
2. Chiunque omette la notifica prevista dagli , nonché la denuncia prevista dall', comma 1, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.
3. Chiunque pone in essere le condotte vietate dagli , comma 7, e 39, commi 1 e 2, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00.
4. Chiunque non ottempera agli obblighi di informazione di cui all', con le modalità in esso indicate, oppure omette di dare la comunicazione di cui all', comma 1, è punito con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00.
5. La prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori è punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attività in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.
Storico versioni
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