Titolo VI
Art. 36
Autorizzazione al commercio di materiali radioattivi(legge 31 dicembre 1962, n. 1860, articolo 4)
In vigore dal 18 gen 2023
1. Il commercio nel territorio nazionale dei minerali, delle materie grezze, di materiale o sorgenti radioattivi, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell' del Trattato e fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili previste dal Trattato, nonché l'intermediazione nelle attività di commercio, importazione e esportazione degli stessi sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, sono stabilite le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII.
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2022, N. 203.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-36