Titolo V
Art. 33
Limiti di dose (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 15)
In vigore dal 27 ago 2020
1. Quando si riscontrano valori di grandezze derivate superiori ai limiti pertinenti fissati con i provvedimenti di cui all', il direttore responsabile adotta le misure necessarie per riportare tali valori entro i predetti limiti. In caso di impossibilità, il direttore ne dà immediato avviso all'autorità regionale di vigilanza mineraria competente per territorio e all'ASL competente per territorio che adottano i provvedimenti di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-33