Titolo V

Art. 34

Acque di miniera (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 16)

In vigore dal 27 ago 2020
1. È vietato impiegare acqua di miniera con concentrazioni superiori ai valori fissati con il decreto di cui all', per la perforazione a umido, per la irrorazione del minerale e per qualsiasi altra operazione che può favorire la diffusione delle materie radioattive contenute nelle acque stesse. 2. Le acque di miniera di cui al comma 1 devono essere convogliate all'esterno per la via più breve ed in condotta chiusa e scaricate nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XII del presente decreto.
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Acque di miniera (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 16) (Art. 34 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo