Titolo V
Art. 34
Acque di miniera (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 16)
In vigore dal 27 ago 2020
1. È vietato impiegare acqua di miniera con concentrazioni superiori ai valori fissati con il decreto di cui all', per la perforazione a umido, per la irrorazione del minerale e per qualsiasi altra operazione che può favorire la diffusione delle materie radioattive contenute nelle acque stesse.
2. Le acque di miniera di cui al comma 1 devono essere convogliate all'esterno per la via più breve ed in condotta chiusa e scaricate nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XII del presente decreto.
Storico versioni
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