Titolo VI
Art. 41
Informazioni (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 78; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 19)
In vigore dal 18 gen 2023
1. Chiunque produce, importa, o immette sul mercato sostanze radioattive, generatori di radiazioni ionizzanti, prodotti e apparecchiature in genere contenenti sostanze radioattive, o altre sorgenti di radiazioni, è obbligato a fornire all'acquirente complete informazioni a corredo degli stessi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in forma scritta e devono contenere:
a) le indicazioni sul corretto utilizzo, sul collaudo, sulla manutenzione, sulle modalità di smaltimento o comunque di cessazione della detenzione e sui potenziali rischi radiologici associati all'utilizzo, incluse le precauzioni tecniche da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite;
b) la certificazione che le caratteristiche progettuali dei medesimi prodotti consentono di limitare le esposizioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile;
c) le indicazioni sul corretto uso da parte del consumatore finale.
3. Chiunque produce, importa o immette sul mercato attrezzature medico-radiologiche è obbligato a fornire all'acquirente a corredo delle stesse, informazioni scritte aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 2 sulla valutazione del rischio per i pazienti e sugli elementi utili per la valutazione clinica.
4. Le modalità di attuazione dell'obbligo di informativa di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite nell'Allegato IX.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-41