Titolo VI
Art. 40
Deroghe (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98, comma 5)
In vigore dal 27 ago 2020
1. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere concesse deroghe specifiche ai divieti di cui all', comma 1, lettera f), e al comma 2, lettera e), nel rispetto dei principi generali di cui all'.
2. La deroga di cui al comma 1 non esonera la pratica dagli obblighi previsti dal presente Titolo.
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