Titolo VI

Art. 40

Deroghe (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98, comma 5)

In vigore dal 27 ago 2020
1. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere concesse deroghe specifiche ai divieti di cui all', comma 1, lettera f), e al comma 2, lettera e), nel rispetto dei principi generali di cui all'. 2. La deroga di cui al comma 1 non esonera la pratica dagli obblighi previsti dal presente Titolo.
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Deroghe (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98, comma 5) (Art. 40 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo