Titolo VI

Art. 44

Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari (regolamento 302/2005/Euratom, legge 31 dicembre 1962, n. 1860, articolo 4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 21 e 23).

In vigore dal 18 gen 2023
1. I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui all', sono obbligati a tenere la contabilità delle suddette materie, minerali e combustibili, nonché a farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico ed a registrarsi e trasmettere dette informazioni al sito istituzionale dell'ISIN ai sensi del Regolamento Euratom n. 302/2005 della Commissione dell'8 febbraio 2005, concernete l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom. La denuncia delle stesse materie detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica è effettuata dal rappresentante legale anche al Ministero dell'università e della ricerca. L'ISIN eserciterà sulle materie nucleari detenute i controlli necessari. 2. I contenuti e le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, sono stabiliti nell'allegato XI. 3. I detentori soggetti all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell' del Regolamento Euratom n. 302/2005 e all'obbligo di tenuta e presentazione delle specifiche delle operazioni relative alla contabilità delle materie di cui all', primo comma, del Trattato istitutivo della CEEA, sono tenuti a trasmettere all'ISIN, le comunicazioni inviate alla Commissione europea. 4. L'ISIN trasmette al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno di ogni anno un rapporto contenente i risultati dell'elaborazione dei dati relativi alle denunce di detenzione ed agli aggiornamenti annuali, presentati dai detentori nell'anno precedente. 5. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali, di cui al comma 1 hanno l'obbligo di confermare sul sito istituzionale dell'ISIN le informazioni fornite nell'anno solare entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 6. Restano ferme le esenzioni stabilite nei decreti del Ministero dell'Industria 15 dicembre 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 1971, e 7 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 30 aprile 1973, emanati in applicazione della legge 19 dicembre 1969, n.1008, relative alla detenzione di materie grezze e minerali fuori dagli impianti e depositi definiti all' n.23.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-44

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Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari (regolamento 302/2005/Euratom, legge 31 dicembre 1962, n. 1860, articolo 4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 21 e 23). (Art. 44 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo