Titolo VII

Art. 49

Registrazione di sorgenti di tipo riconosciuto (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 27; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 26).

In vigore dal 18 gen 2023
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ISIN, l'INAIL e l'ISS sono registrate le sorgenti di radiazioni ionizzanti di tipo riconosciuto che, tenendo conto della limitata entità delle dosi previste o potenziali nonché del ridotto rischio della pratica, possono essere sottoposte a regime di esenzione da uno o più obblighi di sorveglianza fisica, dalla notifica o da nulla osta, garantendo la protezione degli individui della popolazione. 2. I criteri e le modalità per il conferimento di sorgente di tipo riconosciuto sono stabiliti nell'Allegato XIII.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo