Titolo VII
Art. 47
Esonero dall'obbligo di notifica di pratica (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 26, e allegato VII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22 e allegato VII).
In vigore dal 18 gen 2023
1. Le pratiche che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti sono esenti dall'obbligo di notifica se ricorre almeno una delle seguenti condizioni stabilite tenendo conto del principio di giustificazione:
a) le quantità di materie radioattive non superano in totale le soglie di esenzione stabilite nell'Allegato I;
b) la concentrazione di attività di materie radioattive per unità di massa non supera le soglie stabilite nell'Allegato I;
c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantità o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b) soddisfano tutti i seguenti requisiti:
1) sono registrati come sorgenti di tipo riconosciuto e il relativo provvedimento prevede le condizioni di eventuale smaltimento;
2) sono costruiti in forma di sorgenti sigillate;
3) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 µSv/h;
d) gli apparecchi elettrici, soddisfano tutti i seguenti requisiti:
1) contengono un tubo catodico destinato a fornire immagini visive, operano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, ovvero sono di tipo riconosciuto ai sensi dell';
2) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensità di dose superiore a 1 µSv/h;
e) le autorità competenti che autorizzano lo smaltimento di materiali contaminati da materie radioattive dichiarano che gli stessi non sono soggetti a ulteriori controlli.
1-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esentato dall'obbligo di notifica di cui all' per quanto concerne le sorgenti di taratura finalizzate al corretto funzionamento della strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito dei propri compiti istituzionali, qualora il valore dell'attività totale o della concentrazione di attività dei seguenti radionuclidi contenuti in dette sorgenti non sia superiore a quanto di seguito riportato:
Parte di provvedimento in formato grafico
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-47