Titolo VII

Art. 46

Notifica di pratica (direttiva 2013/59/Euratom articoli 24, 25; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22).

In vigore dal 18 gen 2023
1. È soggetta a notifica qualsiasi pratica giustificata, a esclusione delle pratiche soggette al regime di esenzione di cui all' e delle pratiche soggette a procedura di autorizzazione, nulla osta e registrazione. 2. La notifica deve essere effettuata dall'interessato, almeno trenta giorni prima dell'inizio della pratica, al Comando dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, alle ARPA/APPA indicando i mezzi di protezione messi in atto, nonché, ove di loro competenza, all'Ispettorato territoriale del lavoro, all'Autorità portuale e agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF-SASN. Alle pratiche dalle quali derivano materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive può essere dato avvio a condizione che sia stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione all'allontanamento di cui all' nei casi ivi previsti. Per le pratiche condotte con attrezzature medico -radiologiche il termine per la notifica è di almeno dieci giorni. 3. La notifica deve contenere gli elementi del processo di giustificazione e le altre informazioni di cui all'allegato IX. 4. Le ARPA/APPA trasmettono all'ISIN, su richiesta, i dati e le informazioni sulle notifiche di pratiche ricevute. 5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda le pratiche di cui al comma 1 comportanti e/o connesse a esposizioni mediche, possono definirsi: a) le modalità con cui la notifica deve essere effettuata, anche utilizzando le procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie definite in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»; b) le modalità con cui garantire che le informazioni di cui al comma 3 vengano inviate ai soggetti di cui al comma 2. 6. Nelle more dell'emanazione delle leggi di cui al comma 5, agli esercenti pratiche comportanti e/o connesse a esposizioni mediche si applicano le disposizioni previste dal comma 2.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-46

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