Titolo VI
Art. 45
Smarrimento, perdita, furto, ritrovamento e uso non autorizzato di sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 85, 86; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 25).
In vigore dal 18 gen 2023
1. In caso di smarrimento, furto, uso o rilascio non autorizzato di una sorgente di radiazioni ionizzanti, il detentore deve darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale, all'ARPA/APPA e al Comando dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, al Comandante del porto, e all'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF- SASN, ove di loro competenza, e all'ISIN.
Il detentore dà immediata comunicazione del ritrovamento delle sorgenti alle medesime amministrazioni.
2. Chiunque ritrovi materiale o apparecchiature recanti indicazioni grafiche o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività, lo comunica immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza che informa tempestivamente le altre amministrazioni di cui al comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-45