Titolo IX
Art. 79
Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-ter).
In vigore dal 27 ago 2020
1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all', comma 1, attua la difesa in profondità, ove applicabile, per conseguire l'obiettivo di cui all' e per:
a) ridurre al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale;
b) prevenire il funzionamento anomalo e i guasti;
c) controllare il funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti;
d) assicurare il controllo degli incidenti base di progetto;
e) assicurare il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione dell'evoluzione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite;
f) predisporre le misure organizzative a norma degli .
2. Il titolare dell'autorizzazione, conformandosi alle indicazioni e sotto il controllo dell'ISIN, adotta misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono:
a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacità di mettere in discussione l'efficace attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell';
b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per registrare, valutare e documentare l'esperienza operativa interna ed esterna maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza;
c) obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare;
d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-79