Titolo IX

Art. 80

Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-quater).

In vigore dal 27 ago 2020
1. Il titolare dell'autorizzazione, sotto il controllo dell'ISIN, rivaluta sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto dall', comma 2, lettera a). La rivalutazione della sicurezza è intesa ad assicurare il rispetto dell'attuale base di progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto delle conseguenze derivanti dall'invecchiamento, dell'esperienza operativa, dei più recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali, facendo riferimento all'obiettivo definito all', comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-80

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