Titolo IX

Art. 85

Collaudi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 42)

In vigore dal 27 ago 2020
1. Il collaudo degli impianti di cui all', secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è eseguito con le modalità di cui agli , per i tipi di impianti definiti all', comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116). 2. Con le norme di esecuzione del presente decreto sono stabilite le modalità per l'esecuzione delle prove di collaudo per altri impianti nucleari. Dette norme possono prevedere procedure semplificate rispetto a quelle previste dal presente Titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-85

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Collaudi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 42) (Art. 85 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo