Titolo IX
Art. 85
Collaudi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 42)
In vigore dal 27 ago 2020
1. Il collaudo degli impianti di cui all', secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è eseguito con le modalità di cui agli , per i tipi di impianti definiti all', comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116).
2. Con le norme di esecuzione del presente decreto sono stabilite le modalità per l'esecuzione delle prove di collaudo per altri impianti nucleari. Dette norme possono prevedere procedure semplificate rispetto a quelle previste dal presente Titolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-85