Titolo IX
Art. 88
Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 45)
In vigore dal 27 ago 2020
1. Per ogni prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta misura e registra i dati secondo le specifiche definite con la procedura di cui all'; copia di tali dati e il relativo verbale di prova sono trasmessi all'ISIN al termine della prova stessa.
2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta predispone una relazione che contiene le modalità e l'esito di ciascuna prova.
Copia della relazione è trasmessa dallo stesso all'ISIN.
3. L'ISIN ha comunque la facoltà di assistere con propri ispettori all'esecuzione delle prove nucleari e in tal caso il verbale è redatto in contraddittorio. L'ISIN rilascia al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta apposite certificazioni dell'esito dei singoli gruppi di prove nucleari.
4. Nei casi in cui le modalità di esecuzione di una prova nucleare non sono conformi a quelle previste dalle specifiche tecniche e alle prescrizioni aggiuntive di cui all', comma 5 e 6 l'ispettore dell'ISIN presente sul posto ha facoltà di sospendere lo svolgimento della prova stessa, previa contestazione e invito al titolare ad adeguare le modalità di esecuzione a quelle previste dalle specifiche approvate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-88