Titolo IX
Art. 93
Licenza di esercizio (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 50)
In vigore dal 27 ago 2020
1. La licenza di esercizio è accordata per fasi successive di esercizio, correlative all'esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e determina limiti e condizioni che l'esercente è tenuto a osservare.
2. L'istanza intesa a ottenere la licenza di esercizio di ciascuna fase è presentata al Ministero dello sviluppo economico. Ogni istanza è corredata dei certificati di esito positivo del gruppo di prove nucleari relative e della dimostrazione che le caratteristiche dell'impianto consentono di prevedere una fase di esercizio sicuro entro determinati limiti e condizioni, nonché di un piano preliminare delle operazioni di disattivazione. Tale piano è aggiornato almeno ogni cinque anni e quando lo richiedano circostanze specifiche, quali significative modifiche dei processi operativi.
Copia dell'istanza, corredata della copia di detta documentazione, è contemporaneamente presentata all'ISIN.
3. L'ISIN, esaminata l'istanza e la documentazione, trasmette al Ministero dello sviluppo economico il proprio parere, prescrivendo eventualmente l'osservanza di determinati limiti e condizioni per l'esercizio.
4. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia la licenza di esercizio, condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'ISIN che vigila sulla loro osservanza e, sentito l'ISIN, approva il piano preliminare delle operazioni di disattivazione e i suoi successivi aggiornamenti.
5. L'esercente tiene aggiornati in tutte le fasi, gli appositi registri di esercizio. L'esercente è tenuto inoltre a osservare le disposizioni di cui agli e gli obblighi di cui al Titolo XIV.
Storico versioni
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