Titolo IX

Art. 95

Depositi e complessi nucleari sottocritici (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 52)

In vigore dal 27 ago 2020
1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all', comma 1, numero 23) e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all', comma 1, numero 16), sono subordinati all'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito il parere dell'ISIN. Nel decreto di autorizzazione possono essere stabilite speciali prescrizioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-95

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Depositi e complessi nucleari sottocritici (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 52) (Art. 95 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo