Art. 95 · Depositi e complessi nucleari sottocritici (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 52)
Titolo IX

Art. 95

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Depositi e complessi nucleari sottocritici (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 52)

In vigore dal 27 ago 2020
1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all', comma 1, numero 23) e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all', comma 1, numero 16), sono subordinati all'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito il parere dell'ISIN. Nel decreto di autorizzazione possono essere stabilite speciali prescrizioni.
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