Titolo IX
Art. 97
Sorveglianza locale della radioattività ambientale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 54)
In vigore dal 27 ago 2020
1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente sono tenuti alla sorveglianza permanente degli scarichi radioattivi e del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo e degli alimenti nelle zone sorvegliate e nelle zone limitrofe all'impianto, e ad assumere le determinazioni eventualmente necessarie.
2. Gli esiti della sorveglianza e le determinazioni di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente all'ISIN, con modalità stabilite nei provvedimenti autorizzativi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-97