Titolo IX
Art. 98
Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 55).
In vigore dal 27 ago 2020
1. L'esecuzione delle operazioni di disattivazione di un impianto nucleare sono autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la Regione o la Provincia autonoma interessata e l'ISIN, su istanza del titolare della licenza.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata per singole fasi, se tale suddivisione è necessaria ed è giustificata nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione è inviata alle amministrazioni di cui al comma 1 e all'ISIN, corredata dalle seguenti documentazione e informazioni:
a) piano delle operazioni da eseguire;
b) descrizione dello stato dell'impianto;
c) inventario delle materie radioattive presenti;
d) indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine della fase;
e) analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire;
f) stato dell'impianto a fine operazioni;
g) indicazione della destinazione dei materiali radioattivi di risulta;
h) stima degli effetti sull'ambiente esterno;
i) programma di radioprotezione anche per l'eventualità di un'emergenza.
4. Nel piano di cui al comma 3, lettera a), il titolare della licenza di esercizio propone altresì i momenti a partire dai quali vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-98